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Novità normative

Aggiornamento Normativo Mensile
A cura di Ati Group

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CONSULENZA

Collegato Lavoro pubblicato in GU: le novità per imprese e professionisti

È stata pubblicata in GU 28 dicembre 2024 n. 303 la Legge 13 dicembre 2024 n. 203, collegata alla Manovra 2025, recante disposizioni in materia di lavoro. Ecco quali sono le novità.


Trattamenti d’integrazione salariale e rapporto di lavoro subordinato
Con la sostituzione dell’art. 8 del D.lgs. 148/2015 sono state riviste le regole relative alla compatibilità delle attività di lavoro subordinato per i lavoratori che stanno godendo del trattamento d’integrazione salariale.

In linea generale, durante le giornate di lavoro il lavoratore non avrà diritto alla prestazione di sostegno al reddito a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

La disposizione previgente prevedeva, invece, due fattispecie a seconda che il lavoratore svolgesse attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o di lavoro autonomo, ovvero attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

Nel primo caso il lavoratore non aveva diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; nel secondo, il trattamento veniva sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Rimane l’obbligo per Il lavoratore di comunicare preventivamente alla sede territoriale Inps lo svolgimento della prestazione lavorativa; sono valide a tal fine le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.


Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 interviene invece in materia di somministrazione di lavoro con due novità rispetto alla disciplina previgente.

La prima modifica l’art. 31 del d.lgs. n. 81/2015 e prevede l’esenzione da limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato di lavoratori esclusi dalla disciplina del lavoro a termine ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del medesimo decreto, nonché di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (norma oramai non più vigente), di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’altra novità deriva dalla modifica all’art. 34 D.Lgs. 81/2015 e prevede l’esclusione dalle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del citato decreto per la stipulazione di rapporti a termine in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto medesimo.

 

Contratti a termine
Anche in questo caso sono due le novità contenute all’art. 11 e 13 della legge in commento.
La prima riguarda i rapporti a termine stipulati per attività stagionali e viene fornita dall’art. 11 un’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 che disciplina la materia.

Segnatamente, la richiamata disposizione si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (che attualmente individua le attività in assenza del decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge appena pubblicata in G.U.

La seconda, invece, indica la durata del periodo di prova ed è contenuta all’art. 13 che modifica l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 104/2022.

In particolare, è previsto che durata del periodo di prova nel caso di contratti a termine, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Lavoro agile
L’art. 14 interviene invece sul termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, apportando alcune modifiche all’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Più specificamente, si prevede che le prestazioni di lavoro in modalità agile debbono essere comunicate entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto con modalità agile.


Apprendistato
L’articolo 18 prevede alcune novità per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
A tal fine, è stato sostituito il comma 9 dell’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015.

A seguito della novella, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nonché in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.


Risoluzione dei rapporti di lavoro
Il nuovo comma 7-bis inserito dall’art. 19 del Collegato lavoro nell’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 mantiene l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro in mancanza della procedura prevista ma prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Rimane comunque la possibilità per il lavoratore di dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.


Conciliazione

L’art. 20 della legge reca Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro presso le sedi c.d. protette previsti dagli articoli 410, 411 e 412- ter c.p.c. possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Per l’avvio di tale nuova modalità è necessario un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.


Dilazione debiti contributivi
L’articolo 23 prevede che dal 2025 la dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa dovuti a Inps e Inail possono essere rateizzati fino a sessanta rate mensili.

In particolare, tale possibilità sarà consentita nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.

Nel contempo viene abrogata la disposizione della legge n. 388/2000 prevista dall’art. 116, comma 17 che prevedeva un’analoga possibilità di pagamento rateale, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti, in caso di oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria.


Lavoro subordinato e lavoro autonomo in regime forfetario
L’art. 17 introduce una deroga alla causa ostativa per l’accesso al regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014.

La causa ostativa in parola, come noto, prevede che non è possibile l’applicazione del regime agevolato per le persone fisiche che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

L’art. 17 già richiamato prevede che tale preclusione non opera nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nella forma di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c. in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato part time e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

In mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa oggetto di deroga non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011.

In tutti i casi, è necessario che il contratto di lavoro autonomo sia stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato e sia certificato dagli organi di certificazione cui all’art. 76 del d.l.gs. n. 276/2003, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

CONSULENZA

Legge di Bilancio 2025 pubblicata in GU: novità per lavoratori e datori di lavoro in vigore dal 1° gennaio 2025

la Legge di Bilancio per l’anno 2025, L. 30 dicembre 2024 n. 207 è stata pubblicata nella GU 31 dicembre 2024 n. 305. Di seguito, si sintetizzano tutte le novità previste per lavoratori e datori di lavoro in vigore dal 1° gennaio 2025.

REDDITI DI LAVORO

Aliquote, scaglioni IRPEF e detrazioni di lavoro dipendente (art. 1, c. 2 e 3)
Diventano stabili le novità in materia di aliquote IRPEF e detrazioni di lavoro dipendente introdotte dal D.Lgs. 216/2023. Ovvero l’accorpamento dei primi due scaglioni con applicazione dell’aliquota del 23%.

Pertanto, le aliquote IRPEF sono stabilmente le seguenti:

  • per i redditi fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.


Le detrazioni di lavoro dipendente annue di cui all’art. 13, c. 1, TUIR sono pari a 1.955 euro. Viene altresì confermata la neutralità dell’incremento delle detrazioni anzidette ai fini del calcolo del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 1 DL 3/2020.


Riduzione cuneo fiscale (art. 1, c. 4 -9)
Dal 2025 per l’incremento del netto in busta paga dei lavoratori si passa dalla riduzione del cuneo contributivo all’introduzione di un nuovo bonus fiscale oppure, per i redditi più elevati, ad un incremento delle detrazioni fiscali.

La riduzione contributiva delle quote a carico del lavoratore lascia spazio ad una somma annua esente fiscalmente per i redditi di lavoro dipendente fino a 20.000 euro ed a una detrazione fiscale per i redditi d’importo superiore fino a 40.000 euro.

In particolare, per i redditi di lavoro dipendente fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito calcolata in misura percentuale sul reddito del lavoratore dipendente di cui all’art. 49, con esclusione dei redditi di pensione (il reddito va rapportato ad anno). La percentuale è del 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro.

Se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro la percentuale è del 5,3% per scendere al 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro ma non superiore a 20.000 euro.
Per i redditi di lavoro dipendente indicati d’importo superiore a 20.000 euro è prevista invece una ulteriore detrazione di lavoro dipendente in misura decrescente fino ad azzerarsi per i redditi tra 32.000 euro e 40.000 euro.

L’importo della detrazione, rapportata al periodo di lavoro, da scomputarsi dall’imposta lorda è pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.


L’erogazione della somma spettante è effettuata dal sostituto d’imposta, che procede alla compensazione del credito. Nel caso di conguaglio a debito del lavoratore, se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.


Detrazione per i familiari a carico (art. 1, c. 11)
La prima modifica riguarda i figli la cui detrazione di 950 euro spetta dal 1° gennaio 2025 prevista dall’art. 12, c. 1, lett. c), TUIR.

Per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 Legge 104/92.
In precedenza, non era previsto un limite all’età anagrafica del figlio a carico, mentre dopo le modifiche è necessario, raggiunti i 30 anni, la condizione di disabilità.

Vengono ricompresi ora anche i figli affiliati e quelli conviventi del coniuge deceduto.
La seconda interessa gli altri familiari a carico e impatta sull’articolo 12, comma 1, lett. d) del TUIR.

Prima delle modifiche la detrazione di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, si applicava ad per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 c.c. convivente col contribuente o che percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché’ per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera di 950 euro indicata in precedenza.

Dal 2025, la detrazione, sempre da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, si applica esclusivamente per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.


Requisiti regime forfetario (art. 1, c. 12)
Viene elevato a 35.000 euro, per l’anno 2025, il limite del reddito di lavoro dipendente che consente ai contribuenti di mantenere i requisiti di permanenza nel regime forfetario.


Fringe benefits auto aziendali (art. 1, c. 48-53)
Novità per il calcolo dei fringe benefits derivanti dalla concessione ai lavoratori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai lavoratori con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Vengono in particolare modificati i valori desumibili dalle tabelle ACI: per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, c. 1, lett. a), c) e m) del codice della strada si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.


Tracciabilità dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai lavoratori dipendenti (art. 1. c. 81-83)
Cambiano dal 2025 le regole per l’esenzione ai fini IRPEF e, per effetto dell’armonizzazione delle due basi imponibili, ai fini contributivi, delle indennità percepite dai lavoratori per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale.

È previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.


Lavoratori frontalieri (art. 1, c. 97)
Per i lavoratori frontalieri di cui all’Accordo tra la Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020 viene prevista la possibilità, transitoriamente, di prestare fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliero.


Interpretazione autentica trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro all’estero (art. 1, c. 98)
Il legislatore fornisce un’interpretazione autentica alle disposizioni di cui all’art. 51, c. 8-bis, TUIR ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente per le prestazioni all’estero in via continuativa alle quali si applica una deroga alle ordinarie previsioni dei commi da 1 a 8.

L’interpretazione fornita dal legislatore con la legge di bilancio 2025 prevede che si includono anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.


RAPPORTO DI LAVORO

Requisiti per la richiesta della NASpI (art. 1, c. 171)
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, ai fini dell’accesso alla NASpI è necessario che il richiedente la prestazione possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.

La finalità è evidentemente quella di evitare abusi e proprio per tale ragione il legislatore ha previsto che la disposizione si applica ove le dimissioni siano avvenute nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Restano fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’art. 55 D.Lgs. 151/2001.
Pertanto, a differenza di quanto previsto in precedenza, un lavoratore dimessosi volontariamente, ove venisse assunto e poi licenziato prima della maturazione del requisito contributivo indicato non avrà diritto alla prestazione.


Congedo parentale (art. 1, c. 217-218)
Nuove modifiche alla disciplina in materia di congedi parentali di cui all’art. 34 D.Lgs. 151/2001.
Va a regime la prestazione a carico dell’ente previdenziale in misura pari all’80% della retribuzione per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Tali disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

In definitiva i periodi complessivamente fruibili fino al sesto anno del bambino o di ingresso del minore con un’indennità pari all’80% sono di tre mesi in alternativa tra i genitori.


Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, c. 219-220)
Viene previsto per le lavoratrici madri di due o più figli, l’esonero parziale dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.  

Per le lavoratrici autonome iscritte all’AGO Inps nonché alla Gestione Separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, c. 3, legge 233/90.


Premi di risultato (art. 1, c. 385)

Confermato per un ulteriore triennio il dimezzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale relativa ai premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa ai lavoratori prevista dall’art. 1, c. 182, legge 208/2015. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota applicabile è del 5%.


Welfare aziendale: lavoratori trasferiti (art. 1, c. 386-389)
Una novità introdotta dal 2025 riguarda i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L’agevolazione si applica nel caso di titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro.


Welfare aziendale: limiti fringe benefits (art. 1, c. 389-391)
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 vengono riproposte le misure derogatorie dell’articolo 51, c. 3, TUIR. Come per il periodo d’imposta 2024, dunque, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di  1.000 euro (elevati a 2.000 euro in caso di figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,  nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.


Welfare aziendale: sicurezza dei lavoratori (art. 1, c. 392-394)
Altra novità l’introduzione di misure per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

La finalità è quella di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori ed a tal fine è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.


Agevolazioni lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (art. 1, c. 395-398)
Tornano anche nel 2025 le agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi nel settore turistico, ricettivo e termale.

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi quelli negli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Le agevolazioni si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.


Proroga maxideduzione del costo del lavoro (art. 1, c. 394-395)
Viene rinnovata anche per altri tre periodi d’imposta la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista per il periodo d’imposta 2024 dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023.

La maggiorazione del costo ammesso in deduzione viene estesa anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.


Decontribuzione Sud (art. 1, c. 404)
La Legge di Bilancio chiude la Decontribuzione Sud, che trova applicazione solo fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.

Durante l’iter parlamentare è stata prevista una nuova versione della Decontribuzione: vengono, introdotte due misure differenti a favore, rispettivamente, dei datori di lavoro privati che rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa (non più di 250 dipendenti) e di quelli che invece non vi rientrano.

  1. Nel primo caso, l’agevolazione contributiva è direttamente applicabile in quanto è concessa nei limiti del Reg. UE 2023/2831.
  2. Nel secondo, invece, l’incentivo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.


Il funzionamento e l’ambito di applicazione (le regioni del Sud Italia) sono analoghi. La misura dell’agevolazione scende al 25% dei contributi dovuti dal datore di lavoro. È inoltre previsto un massimale 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024, da applicarsi per il 2025, con esclusione dei rapporti di apprendistato.

Per gli anni successivi la misura dell’agevolazione è la seguente:

  • per i lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31.12.2025 e al 31.12.2026, riduzione del 20% con un massimale mensile di 125 euro, da applicarsi su base mensile per 12 mensilità rispettivamente per l’anno 2026 e 2027;
  • per i lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31.12.2027, riduzione del 20% con un massimale mensile di 100 euro, da applicarsi su base mensile per 12 mensilità per l’anno 2028;
  • per i lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31.12.2028, riduzione del 15% con un massimale mensile di 75 euro, da applicarsi su base mensile per 12 mensilità per dodici mensilità per l’anno 2029.


Si applica nell’anno successivo sulla base dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente. Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione in materia di lavoro dei disabili.

Le agevolazioni non sono cumulabili con i bonus alle assunzioni di giovani, donne e degli over 35 disoccupati presso sedi nelle regioni della Zes unica.


PENSIONI

Trattenimento in servizio dei lavoratori con i requisiti pensionistici di Quota 103 (art. 1, c. 161)
Cambiano ancora le regole per i lavoratori che hanno intendono rimanere in servizio pur avendo conseguito i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico e intendono rinunciare all’accredito della quota contributiva a loro carico.

Viene modificata infatti nuovamente la disposizione che regola la fattispecie ovvero l’art. 1, c. 286, Legge 197/2021.
I lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati potranno anche nel 2025 rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a proprio carico.

La predetta quota non deve di essere versata dai datori di lavoro all’istituto previdenziale a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà bensì corrisposta direttamente al lavoratore.

Rispetto alla versione in vigore fino al 31 dicembre 2024, è previsto che l’esercizio di tale facoltà è limitata ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per Quota 103 e per la pensione anticipata.

È altresì prevista l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente della quota dei contributi non versati dal datore di lavoro ed erogati al lavoratore. Trova infatti applicazione quanto previsto dall’art. 51, c. 1, lettera i-bis), TUIR.


Proroga Opzione donna, Quota 103 e APE sociale (art. 1, c. 173-175)
Prorogata Opzione donna ai fini del pensionamento anticipato delle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Proroga anche per l’accesso al pensionamento anticipato c.d. Quota 103 per i lavoratori che maturano i requisiti nel corso del 2025. Analoga proroga per l’applicazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2025.


Riduzione del requisito anagrafico ai fini pensionistici delle lavoratrici con 4 o più figli (art. 1, c. 179)
Viene elevato da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri con 4 o più figli.


Computo della rendita della previdenza complementare (art. 1, c. 181-182)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, in caso di opzione per la prestazione derivante dall’adesione alla previdenza complementare in forma di rendita ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.Lgs. 252/2005, l’importo della prestazione spettante al lavoratore concorre alla determinazione dell’importo minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La disposizione impatta sulla prestazione pensionistica che matura ai sensi dell’art. 24, comma 7, DL 214/2011.

In particolare, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all’importo dell’assegno sociale.

La legge di bilancio 2025 prevede che ai fini ai soli fini del raggiungimento di tale soglia mensile si computa anche la rendita derivante dalla prestazione in forma di rendita derivante dalla previdenza complementare.

In particolare, è disposto che può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.

Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento.

CONSULENZA

Prospetto informativo disabili: invio entro il 31 gennaio 2025

Si ricorda che entro oggi, 31 Gennaio 2025, i datori di lavoro con quindici o più dipendenti devono rendere nota, tramite invio telematico del prospetto informativo, la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, così come previsto dall’art. 9, comma 6, della Legge 12 Marzo 1999, n. 68.


Il tardivo o il mancato invio del prospetto informativo è punito con la sanzione amministrativa fissa pari ad euro 702,43 e maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 365 giorni.
Si sottolinea che in osservanza delle prescrizioni di legge e del mandato di assistenza, lo Studio provvederà salvo diverso esplicito avviso entro il termine del 22 gennaio 2025, ad inviare autonomamente per conto dei clienti il prospetto in oggetto.

 

*l’invio telematico è obbligatorio qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

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