Sicurezza dei lavoratori: nuove norme contro l’amianto approvate dal Consiglio e Parlamento Europeo

norme contro amianto

Il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio su nuove norme per proteggere i lavoratori dall’esposizione all’amianto. Queste nuove norme mirano a rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’amianto, riducendo drasticamente i valori limite attuali e introducendo metodi di misurazione più precisi basati su sviluppi tecnologici recenti.

Nuove regole per le Macchine nell’UE: maggiore sicurezza e chiarezza

macchine UE

Dal 29 giugno 2023, è entrata in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 riguardante le macchine, sostituendo la vecchia direttiva 2006/42/CE. Questo cambiamento porta molti vantaggi, poiché il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri, garantendo uniformità, minori ritardi e chiarezza del diritto.

Iscriviti al Webinar su: Safety promosso da Zucchetti

Questo servizio nasce per gestire e monitorare tutte le scadenze previste da obblighi di legge, dalla medicina del lavoro alla formazione e in generale tutti gli aspetti previsti dal decreto D.Lgs. 81/08. Una volta effettuata l’analisi dei rischi, SAFETY propone in automatico le misure di sicurezza idonee a fronteggiare e a prevenire infortuni/malattie professionali.

Formatori Anticendio: chiarimenti sui requisiti richiesti

Il comma 6 dell’articolo 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) del DM 2 settembre 2021 riguarda la formazione necessaria richiesta come requisito per essere docente dei corsi di formazione antincendio.

Infatti, si ritengono idonei per il ruolo di docenti per la parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio tutti coloro che hanno maturato almeno 90 ore di esperienza, sia in ambito teorico sia in ambito pratico, come formatori in materia antincendio, con allegata documentazione di prova.

Nomina obbligatoria del Medico Competente

La Commissione, richiamando gli artt. 2, 17, 18, 25, 28, 29, 41 del d.lgs. 81/08, conferma che la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della Sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato D. Lgs. 81/08 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.