Requisiti richiesti per formatori in tema di Antincendio

Chiarimento da parte della nuova Nota Ministeriale

Il comma 6 dell’articolo 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) del DM 2 settembre 2021 riguarda la formazione necessaria richiesta come requisito per essere docente dei corsi di formazione antincendio.

Infatti, si ritengono idonei per il ruolo di docenti per la parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio tutti coloro che hanno maturato almeno 90 ore di esperienza, sia in ambito teorico sia in ambito pratico, come formatori in materia antincendio, con allegata documentazione di prova.
 
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha emanato la Nota DCPREV n. 4251 del 22 marzo 2023 che ha in oggetto la “richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021, per chiarire una nota relativa ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio.
 
Si indica, dunque, che per ‘documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico’ il legislatore intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.
 
 
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