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Tassazione agevolata al 5% delle mance

Nuove misure previste per il settore turistico

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto, mediante i commi da 58 a 62, articolo 1, la nuova tassazione agevolata al 5% sulle mance corrisposte, in contanti o mediante strumenti elettronici, dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, Legge n. 287/1991, entro un importo massimo del 25% del reddito percepito per i medesimi rapporti di lavoro (ovvero, nei medesimi settori) e riservata ai lavoratori con un reddito imponibile, nell’anno precedente, non superiore a 50.000,00 euro, inteso come reddito totale di lavoro dipendente percepito (a prescindere dal settore) comprensivo anche delle mance, siano esse state assoggettate a tassazione ordinaria o separata.

Tali somme risultano, nel contempo, esenti da prelievo contributivo INPS e non rilevano ai fini dell’imponibile INAIL né del calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

La relativa imposta sostitutiva, applicata e versata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, dovrà essere versata mediante modello F24 utilizzando uno dei codici tributo resi noti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 17/E/2023.

N.B. Mediante la circolare n. 26/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che, salvo espressa rinuncia del lavoratore al nuovo regime agevolato, il datore di lavoro dovrà optare in automatico per l’applicazione della tassazione sostitutiva, a meno che la stessa non sia maggiormente onerosa per il lavoratore; in tal caso procederà alla tassazione ordinaria dandone comunicazione al lavoratore. Per quanto riguarda la forma della rinuncia, nulla viene specificato se non che debba essere espressa e, pertanto, per iscritto.

Viene, inoltre, precisato che il limite del 25% dei redditi conseguiti costituisce una franchigia, superata la quale verrà assoggetta a imposta ordinaria solo la parte eccedente.

Poiché, come detto, il limite reddituale di 50.000,00 euro nell’anno precedente è riferito ai redditi complessivi del lavoratore e il datore di lavoro può anche non essere a conoscenza dell’esistenza di altri rapporti, risulta quanto meno opportuno che, prima di procedere all’applicazione dell’aliquota agevolata, si proceda ad acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione, onde evitare di applicare la facilitazione tenendo conto dei soli redditi personalmente erogati che poi, in un secondo momento, potrebbe risultare non spettante proprio per effetto del superamento del limite reddituale per insistenza di altri redditi.

Stesso accorgimento è assolutamente consigliato per quanto riguarda il rispetto della franchigia del 25% dei redditi di lavoro dipendente nei settori summenzionati per evitare di dover procedere con successivi ricalcoli, sia in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto, sia in sede di dichiarazione dei redditi.

Naturalmente, il lavoratore potrà optare per la non applicazione dell’imposta ridotta in costanza di rapporto di lavoro per poi beneficiarne successivamente in sede di dichiarazione.

Nonostante i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si segnala però una criticità fondamentale riguardante l’identificazione dettagliata dei settori interessati. Infatti, la norma cita genericamente di “strutture ricettive”, senza specificare alcunché, e di “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.5 della L.287/1991”, che risultano essere:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.


Tale elencazione risulta purtroppo piuttosto generica nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande e totalmente assente per l’individuazione delle strutture ricettive; si attende, dunque, un intervento rapido in tal senso, magari identificando puntualmente i codici ATECO di riferimento.

 

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