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Sorveglianza sanitaria per assenza prolungata

Chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro

L’Università degli Studi di Milano ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni vigenti in materia di Sorveglianza sanitaria, in particolare riguardanti l’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica in caso di assenza prolungata per malattia – superiore a 60 giorni – anche se non esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico o legato all’uso di videoterminali).

Il Ministero del Lavoro ha risposto con l’interpello del 6 febbraio 2024 n. 1, offrendo una panoramica della normativa di riferimento e precisando che:

  • il datore di lavoro è tenuto a nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge e quando richiesto dalla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. È importante che il datore di lavoro consideri le capacità e le condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza, evitando di assegnare loro mansioni specifiche senza il necessario giudizio di idoneità;
  • la sorveglianza sanitaria viene condotta dal medico competente nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, qualora il medico ritenga che ciò sia correlato ai rischi lavorativi;
  • in particolare, è prevista una visita medica obbligatoria prima della ripresa del lavoro in seguito ad assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che tale visita medica precedente alla ripresa del lavoro è necessaria laddove il lavoratore faccia ritorno alle medesime mansioni già svolte in precedenza.

Il Ministero del Lavoro ha concluso ribadendo che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica per verificare l’idoneità alla mansione, come previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

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Eleonora Ortelli – eleonora.ortelli@atisicurezza.it

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