NUOVA NORMATIVA PMI 2026
Lavoro Agile e Sicurezza
Quali sono i principali impatti operativi derivanti dalla Legge n. 34 dell’11 marzo 2026 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026?
Tra le disposizioni introdotte, assume particolare rilievo il rafforzamento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile, che richiede un aggiornamento concreto delle prassi aziendali.
LAVORO AGILE E SICUREZZA: CENTRALITÀ DELL’INFORMATIVA SCRITTA (ART. 11)
L’intervento normativo si inserisce nel processo di adattamento della disciplina prevenzionistica alle nuove modalità di organizzazione del lavoro, riconoscendo che, nei contesti di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali, la tutela non può più basarsi esclusivamente su controlli diretti dell’ambiente.
In questo quadro, la legge attribuisce all’informativa scritta un ruolo centrale e sostanziale.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), un documento che individui in modo puntuale:
- i rischi generali;
- rischi specifici connessi alla modalità agile.
L’informativa non è più un adempimento formale, ma diventa il principale strumento attraverso cui:
- trasferire conoscenze e istruzioni operative;
- garantire consapevolezza dei rischi;
- responsabilizzare il lavoratore che opera al di fuori del perimetro aziendale.
CONTENUTI DELL’INFORMATIVA: ATTENZIONE AI RISCHI “EVOLUTI”
La normativa, anche alla luce degli orientamenti operativi più recenti, richiede che l’informativa sia costruita sulla base delle condizioni reali di svolgimento della prestazione.
In particolare, dovranno essere considerati:
- rischi legati ai videoterminali:
– affaticamento visivo;
– posture scorrette;
– affaticamento fisico e mentale; - stress lavoro-correlato e fenomeni di tecnostress;
- difficoltà di disconnessione;
- corretto utilizzo di dispositivi mobili (PC, smartphone, tablet);
- idoneità dell’ambiente domestico e sicurezza degli impianti elettrici;
- ergonomia della postazione di lavoro.
Si tratta quindi di un approccio più ampio rispetto al passato, che integra i rischi “tradizionali” con quelli legati alla dimensione digitale e organizzativa del lavoro agile.
COOPERAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE
La norma rafforza la dimensione collaborativa della sicurezza:
- il datore di lavoro deve fornire informazioni chiare, aggiornate e adeguate;
- il lavoratore è tenuto a cooperare attivamente nell’attuazione delle misure di prevenzione.
La sicurezza nel lavoro agile diventa quindi un sistema condiviso, basato su informazione, responsabilizzazione e comportamento consapevole.
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO
Particolare attenzione va posta al profilo sanzionatorio.
L’obbligo di informativa:
- è espressamente inserito tra le violazioni rilevanti ai fini sanzionatori;
- comporta, in caso di inadempimento:
– arresto da 2 a 4 mesi;
– oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.
Il legislatore ha quindi inteso chiarire che si tratta di un obbligo giuridico sostanziale, e non di una mera formalità documentale.
ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA (ART. 10)
Si segnalano inoltre:
- introduzione di modelli semplificati di organizzazione e gestione (MOG) per PMI, sviluppati da INAIL;
- obbligo di formazione sulla sicurezza anche durante periodi di CIG;
- possibilità di addestramento tramite tecnologie di simulazione (anche virtuale);
- decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito in caso di mancata partecipazione ai corsi formativi.
INDICAZIONI OPERATIVE
Alla luce del nuovo quadro normativo, si raccomanda di:
- verificare che l’informativa sul lavoro agile:
– sia aggiornata;
– rifletta i rischi concreti;
– sia formalmente consegnata e tracciata; - valutare eventuali aggiornamenti dei processi aziendali in materia di sicurezza;
- adottare un approccio sostanziale e non meramente documentale agli obblighi prevenzionistici.
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