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Novità in materia di Lavoro 2024

Legge di Bilancio

Comunichiamo che è stata pubblicata, all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 Dicembre 2023, la Legge 30 Dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”).

Altri due provvedimenti normativi hanno apportato alcune importanti novità in materia di lavoro, ovvero il Decreto Legislativo 30 Dicembre 2023, n. 216 (Decreto riforma aliquote ordinarie IRPEF ed introduzione della nuova c.d. “superdeduzione”) ed il Decreto Legislativo 27 Dicembre 2023, n. 209 (Rimodulazione dell’agevolazione fiscale per lavoratori impatriati per il 2024).

  1. ESONERO PER RIDUZIONE CUNEO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

    Viene confermato anche per l’anno 2024, con alcune modifiche, l’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti.

    Il beneficio, riconosciuto per il periodo 1° Gennaio 2024 -31 Dicembre 2024, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore nella misura del 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692,00. La misura è incrementata al 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di euro 1.923,00.

  2. AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE, FISCALE E CONTRIBUTIVA, DEI FRINGE BENEFIT

    In merito ai fringe benefit è stato previsto l’innalzamento della soglia di esenzione, contributiva INPS e fiscale, a 2.000,00 euro a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000,00 euro a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti.
    Ulteriore novità rispetto alla previgente disciplina è la previsione secondo la quale beneficiano dell’esenzione, oltre che i consueti buoni spesa e/o carburante e/o il rimborso delle spese legate alle utenze domestiche (acqua, luce, gas) anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

    Si richiede ai lavoratori con figli fiscalmente a carico la dichiarazione con la quale comunicare al datore di lavoro il diritto all’innalzamento della soglia di esenzione e il codice fiscale dei figli e si conferma, inoltre, la necessità di inoltrare l’informativa alle RSU, ove presenti.

  3. PROROGA DELLA DETASSAZIONE AL 5% DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

    Anche per il 2024, così come per il 2023, è prevista la detassazione dei premi di risultato, ovvero la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% e non al 10%. Si ricorda che la condizione essenziale ai fini dell’applicazione dello sconto fiscale è che l’erogazione dei premi di risultato avvenga in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o RSU, e che sia rivolta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

  4. CONGEDO PARENTALE (“MATERNITÀ FACOLTATIVA”), AUMENTO DELL’INDENNITÀ SPETTANTE PER IL SECONDO MESE ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE
    Oggetto di tale intervento è il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che si astiene per un ulteriore periodo di congedo rispetto a quello di maternità o paternità. Nello specifico, la Legge di Bilancio 2024 estende per il solo anno 2024 l’innalzamento dell’indennità, in alternativa tra i genitori, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per il primo mese di congedo, per un ulteriore mese, portando dunque ad ora 2 mensilità la fruizione dell’indennità nella misura dell’80%, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.

    Si anticipa sin da ora che, a decorrere dal 2025, l’indennità erogata per la seconda mensilità si riduce al 60% della retribuzione, fermo restando la misura dell’80% per la prima mensilità.

    I lavoratori potranno beneficiare di tale beneficio a condizione che il congedo di maternità o paternità termini successivamente al 31 Dicembre 2023.

  5. DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
    La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un beneficio di natura contributiva anche a favore delle lavoratrici madri: si tratta, in particolare, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi INPS c/dipendente a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico.

    La misura spetta per il periodo 1° Gennaio 2024 – 31 Dicembre 2026, nella misura massima di 3.000,00 euro annui riproporzionati su base mensile e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo.
    La Legge di Bilancio 2024, infine, ammette espressamente la cumulabilità del beneficio con l’esonero parziale contributivo del 6% o del 7%.
    In via sperimentale e per il solo anno 2024, l’esonero totale è riconosciuto anche alle lavoratrici con 2 figli e fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo.

  6. NUOVA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA SPETTANTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA
    Per l’anno 2024 viene introdotto un nuovo esonero a favore dei datori di lavoro che procedono all’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza. Tale esonero riguarda i contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in capo all’azienda nella misura del 100% e fino ad un importo massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.

    Il beneficio spetta per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 – 2026 e ha una durata differente in base alla tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice. Se questa e è assunta con contratto a termine, anche in somministrazione, l’esonero spetta per un anno dalla data di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo si prolunga di ulteriori 6 mesi, per un totale quindi di 18 mesi di spettanza. Infine, qualora l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato l’esonero ha una durata di due anni dalla data di assunzione.

  7. TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO
    Ulteriore misura confermata per l’anno 2024 è la proroga del trattamento integrativo speciale introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro (Legge n. 85/2023) a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. Si tratta, nello specifico, di un trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

    La Legge di Bilancio 2024 ha voluto riproporre la misura in oggetto per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro notturno e/o straordinario festivo nel periodo 1° Gennaio 2024-30 Giugno 2024, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 risulti inferiore a 40.000 euro. In ogni caso, il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. Il credito così maturato potrà essere compensato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, secondo le normative fiscali vigenti.

  8. RIFORMA FISCALE, RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF ORDINARIE

    Parallela alla manovra di bilancio è l’introduzione a partire dal 1° Gennaio 2024 della modifica delle aliquote IRPEF. 

    Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale modifica, dunque, tali aliquote a decorrere dal 1° Gennaio 2024 per un solo anno, in attesa della disponibilità delle risorse utili al sostegno anche in futuro della riforma.

    Conseguentemente, le aliquote IRPEF vengono ridotte da quattro a tre, con l’aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l’attuale scaglione che comprende i redditi da 15.000,00 euro a 28.000,00 euro.
    Pertanto, le nuove aliquote IRPEF saranno, nel dettaglio, le seguenti:

    · 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
    · 35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
    · 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

    Viene, inoltre, aumentata la detrazione minima già fissata a 1.880 euro a 1.955 euro così da ampliare la c.d. “No Tax Area” ai redditi imponibili fino a 8.500 euro equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.
    Infine, si precisa che le ulteriori aliquote fiscali IRPEF legate alla tassazione separata non risultano essere state variate.

  9. INTRODUZIONE DELLA NUOVA “SUPERDEDUZIONE”, MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

    Solamente per l’anno 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è maggiorato di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza delle seguenti condizioni:

    1) Incremento occupazionale nel 2024 rispetto al 2023: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 risulti superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
    2) Aumento del costo del lavoro nel 2024 rispetto al 2023.

    L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nell’intero anno 2023 e non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale.

    Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, è prevista una maggiorazione del 30% ove il lavoratore neoassunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

    1. lavoratori svantaggiati o con disabilità;
    2. donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
    3. donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
    4. giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    5. lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
    6. soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

    La nuova superdeduzione consentirà, quindi, di poter fruire di un’ulteriore deduzione del 20% o del 30% (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%) ottenendo una deduzione del costo, ai fini IRPEF o IRES, pari al 120%/130%.

    Al fine di poter applicare tale deduzione, essendo una misura senz’altro ad oggi inedita, occorrerà necessariamente attendere il necessario decreto ministeriale attuativo previsto dalla norma istitutrice nonché le successive istruzioni amministrative da parte gli enti preposti.

 

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