Bonus carburante per l'anno 2023

Scopri le misure per fronteggiare il caro benzina

Com’è noto il caro carburanti, anche dopo la pausa estiva, non accenna a diminuire riportando in auge la necessità, da parte del datore di lavoro, di ipotizzare misure che possano agevolare i propri lavoratori cercando di diminuirne i relativi costi di spostamento.Mentre il Governo è allo studio in queste settimane per quanto riguarda una nuova agevolazione specifica soprattutto per le famiglie a basso reddito, pare senz’altro utile ricordare che già da inizio 2023 è in vigore e risulta pienamente operativa un’altra misura, ovvero il c.d. “Bonus Carburante” introdotto dal Decreto-legge n. 5/2023 e convertito con la Legge 10 Marzo 2023, n. 23 di cui, di seguito, si riassumono le caratteristiche più importanti nonché le varie indicazioni operative.

Si precisa in ogni caso che, al momento, non risultano essere state introdotte ulteriori nuove misure rispetto a quanto già in vigore da inizio anno e di seguito riassunto nel dettaglio.

  • DATORI DI LAVORI CHE POSSONO CORRISPONDERE IL BONUS CARBURANTE 2023Il soggetto che ha la possibilità di corrispondere il Bonus Carburante 2023  è unicamente il datore di lavoro del settore privato.Si ricorda che, in ogni caso, il Bonus Carburante risulta una misura del tutto facoltativa da parte del datore di lavoro il quale potrà, a sua libera e discrezionale iniziativa, mettere a disposizione o meno tali buoni; in sostanza, il lavoratore non potrà in alcun modo pretendere la corresponsione dei buoni.

  • IMPORTO DEI BUONIIl valore erogabile del bonus consiste in un importo massimo di 200,00 euro, a discrezione del datore di lavoro che ben potrà decidere anche importi inferiori e/o corresponsioni a più riprese seppur entro l’anno 2023.Tali importi dovranno riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione o titoli analoghi. Nello specifico trattasi di buoni per l’acquisto di:• benzina;• gasolio/diesel;• G.P.L. (gas propano liquido) e metano;• ricarica di veicoli elettrici.

  •  MODALITÀ DI EROGAZIONEL’erogazione del bonus potrà avvenire mediante la consegna (anche a distanza, in formato digitale) dei buoni da parte dei datori di lavoro privati, esclusivamente su base volontaria.  Attraverso tali modalità la somma figurativa, pur passando da cedolino paga e da relativa Certificazione Unica, non incrementerà il netto finale spettante al lavoratore.

    In nessun caso la somma stabilita (200 euro o somma inferiore) potrà essere convertita in denaro, neanche con accordo da parte del datore di lavoro.N.B. In base ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam, senza dover necessariamente procedere alla corresponsione per tutti i lavoratori o per categorie di esse nel rispetto del divieto di discriminazione.Al fine di procedere con la corresponsione, a parte la comunicazione da indirizzare allo Studio per l’inserimento della voce figurativa all’interno di cedolino paga e Certificazione Unica, non sarà necessaria alcuna formalizzazione particolare né occorrerà procedere ad eventuali accordi sindacali.

  •  TEMPISTICHE DI EROGAZIONELa distribuzione dei buoni da parte del datore di lavoro dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 Gennaio 2024, in applicazione del principio di cassa allargato così da ricadere nell’anno fiscale 2023.Si precisa che tale termine riguarda esclusivamente l’erogazione del Bonus Carburante 2023 al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire anche oltre la data del 12 Gennaio 2024.Infatti, in tema di benefit erogati mediante voucher, l’Agenzia delle Entrate è precedentemente intervenuta (circolare A.E. n. 5/E del 29 Marzo 2018) precisando che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

  • PROFILI DI COSTO PER IL LAVORATORE ED IL DATORE DI LAVOROIn fase di conversione dell’iniziale Decreto-legge è stato deciso che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 non rileva ai fini contributivi.La naturale conseguenza derivante da tale modifica legislativa consiste nella considerazione che sul valore di 200,00 euro (o valore inferiore) del Bonus Carburante 2023, andrà ora versata la regolare contribuzione previdenziale (INPS), sia lato lavoratore che lato datore di lavoro.In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato rappresenterà un costo del personale da considerarsi del tutto deducibile dal reddito d’impresa ex art. 95 T.U.I.R.

  • DIFFERENZIAZIONE RISPETTO ALLA SOGLIA DI ESENZIONE “ORDINARIA” DEI BUONI  Per quanto il legislatore abbia equiparato la somministrazione dei buoni carburante ai buoni previsti dal comma 3, dell’art. 51 del T.U.I.R. (retribuzione in natura), questi non fanno cumulo con la soglia di esenzione “ordinaria” (258,23 euro).Di conseguenza il valore dei buoni carburante (nel massimale dei 200 euro) rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto ai 258,23 euro, previsti dal comma 3 dell’articolo 51. Da ciò ne deriva la possibilità, esclusivamente per l’anno 2023, di corrispondere, a facoltà del datore di lavoro, retribuzione in natura (fringe benefit di vario tipo tra cui autovettura ad uso promiscuo e buoni spesa/carburante ecc.) per un totale complessivo pari ad euro 458,23 (200,00 euro a titolo di Bonus Carburante 2023 e 258,23 a titolo di buoni “ordinari”).A seguito della legge di conversione (Legge n. 23/2023) del D.L. n. 5/2023, tali soglie risultano però caratterizzate da soglie di esenzione differenti:
  • Soglia ordinaria | 258,23 euro per fringe benefit di vario tipo tra cui autovettura ad uso promiscuo e buoni spesa/carburante ecc. = esenzione totale INPS ed IRPEF, sia datore di lavoro che lavoratore;
  • Bonus Carburante 2023 | 200,00 euro per fringe benefit di vario tipo tra cui autovettura ad uso promiscuo e buoni spesa/carburante ecc. = sola esenzione IRPEF per il lavoratore, ma imponibilità piena contribuzione INPS, sia datore di lavoro che lavoratore.Tot. euro 458,23 euro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITARE A CONTATTARCI!

Rimaniamo disponibili per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito anche mediante la programmazione di un eventuale appuntamento attraverso cui approfondire ogni tematica relativa all’argomento.

Per ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro ti invitiamo a consultare le informative periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Contattaci se hai dubbi e/o domande