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Servizio Whistleblowing

Come adempiere alla nuova normativa

Sulla base delle recenti disposizioni comunitarie (Direttiva UE 2019/1937) e nazionali (Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24), risulta attualmente già del tutto in vigore la disciplina legata al tema del Whistleblowing.

Il tema, si ricorda, ha l’obiettivo di tutelare la possibilità da parte dei lavoratori, anche del settore privato, di segnalare eventuali condotte illecite di cui abbiano avuto notizia durante l’esercizio della propria attività lavorativa.


I SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le disposizioni del decreto si applicano, oltre alle realtà operanti all’interno del settore pubblico (tra cui anche le società a controllo pubblico e le società in house), anche alle realtà operanti all’interno del settore privato le quali, nell’ultimo anno hanno occupato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, o determinato.

Risultano, inoltre, interessate dai nuovi obblighi anche le società private, a prescindere dalla forza lavoro, che si occupano dei c.d. “settori sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) nonché le realtà private che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO E DECORRENZE

Il decreto è entrato in vigore lo scorso 30 Marzo 2023 e le nuove disposizioni ivi previste, per i soggetti obbligati, hanno effetto a partire dallo scorso 15 Luglio 2023.

N.B. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di adempiere alle prescrizioni previste decorrerà dal 17 Dicembre 2023.

MISURE DA ADOTTARE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI

I datori di lavoro interessati dai nuovi obblighi dovranno quindi predisporre uno o più canali di segnalazione che consentano ai lavoratori di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Tali canali dovranno garantire l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA

La normativa attualmente in vigore stabilisce sanzioni pecuniarie da 5.000,00 a 30.000,00 euro per i soggetti che, pur obbligati, non si adeguino agli obblighi previsti.

 
Novità: Nell’implementare il canale di segnalazione interno l’art. 4 del Decreto prevede che l’impresa sia tenuta a sentire “le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art.51 del D.lgs. n.81 del 2015”, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali (o la rappresentanza sindacale unitaria, di seguito anche “RSU”) o le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il tenore letterale della norma porta a ritenere che il coinvolgimento del sindacato da parte dell’impresa abbia un carattere meramente informativo. Per quanto riguarda l’individuazione del sindacato destinatario dell’informativa da parte dell’impresa, in ragione proprio del richiamo all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, si ritiene che, ove in azienda esistano rappresentanze sindacali aziendali oppure una rappresentanza sindacale unitaria, l’adempimento vada compiuto verso di queste; mentre, nel caso di imprese prive di tali rappresentanze, dovranno essere informate le corrispondenti organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.  Con riferimento al contenuto dell’informativa, alla luce della citata ratio della norma, si ritiene opportuno che l’impresa fornisca al sindacato una descrizione del canale, almeno negli elementi essenziali che lo caratterizzano (ad esempio, in merito alle modalità di segnalazione, alla gestione della segnalazione, alle informazioni che saranno condivise con i lavoratori, anche con la pubblicazione nel proprio sito internet, piuttosto che nell’ambito aziendale interno). Si ritiene che tale informativa debba intervenire prima della delibera di approvazione dell’atto organizzativo, eventualmente attraverso strumenti di trasmissione che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione. Inoltre, si ritiene utile che l’ente indichi alle rappresentanze sindacali un congruo termine per trasmettere eventuali osservazioni, manifestando la disponibilità a un eventuale confronto diretto, anche mediante un incontro. In ogni caso, la disciplina del canale interno e la sua implementazione restano nella piena autonomia decisionale e organizzativa dell’ente. 
 
Qualora il suddetto adempimento non dovesse essere espletato dall’azienda potrebbe, allo stato attuale, configurarsi una condotta antisindacale. 

 

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