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Trasformazioni Contrattuali

in vista delle Scadenze delle Agevolazioni per le Assunzioni

In virtù dell’approssimarsi della fine dell’anno in corso, si ricorda alle realtà clienti che, in base alle informazioni attualmente in possesso e salvo eventuali novità ad oggi non conosciute, al 31 Dicembre 2023 termineranno ufficialmente due delle più importanti agevolazioni per le assunzioni frequentemente utilizzate negli ultimi mesi, di seguito riassunte:

 
  • Agevolazione Under 36 (art. 1, co. 297, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197) Periodo di validità dell’agevolazione: rapporti instaurati nel periodo dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023.
    – Lavoratori interessati: lavoratori che alla data dell’assunzione non hanno ancora compiuto 36 anni (ammessa quindi fino a 35 anni e 364 giorni) e che non hanno mai intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro sito in qualunque Paese.
    – Tipologia contrattuale ammessa: assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
    – Durata ed importo dell’agevolazione: riduzione del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi esclusivamente per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di 8.000 euro annui da riparametrarsi su base mensile. Rimangono regolarmente dovuti i contributi INPS legati alla c.d. “aliquote minori” nonché i premi assicurativi INAIL. 

 

  • Esonero donne svantaggiate (articolo 1, comma 298, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197)
    – Periodo di validità dell’agevolazione: rapporti instaurati nel periodo dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023.
    – Lavoratori interessati:
    1) Donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
    2) Donne di età superiore ai 50 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 12 mesi;
    3) Donne di qualsiasi età e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate (Sud Italia) o impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere superiore al 25%.
    – Tipologia contrattuale ammessa: assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine.
    – Durata ed importo dell’agevolazione: riduzione del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro (salvo le c.d. “aliquote minori”) per un massimo di 8.000 euro annui da riparametrare su base mensile e riduzione del 50% dei premi assicurativi INAIL. La durata massima dell’incentivo contributivo varia in base al tipo di contratto stipulato:
    a) 12 mesi (o minor durata del contratto a termine) in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (comprese eventuali proroghe);
    b) 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
    c) in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato per ulteriori 6 mesi (nel limite massimo di 18 mesi complessivi).

 

N.B. Tali agevolazioni, dunque, salvo eventuali proroghe ad oggi non in previsione, a decorrere dal 1° Gennaio 2024 non saranno più attive. In base, infatti, alle prime anticipazioni riguardanti la nuova Legge di Bilancio 2024 (vedasi comunicato stampa del Consiglio dei Ministri relativo alla seduta n. 54 del 16 Ottobre 2023), sembra che l’attuale Esecutivo non sia intenzionato a prorogare gli attuali sgravi per l’occupazione o ad introdurne di nuovi, bensì piuttosto intenderà concentrarsi su un diverso meccanismo premiale che consentirà ai datori di lavoro di fruire di nuovi incentivi in attuazione di quanto previsto nella Legge n. 111/2023 (delega al Governo per la Riforma Fiscale). Per l’anno 2024 sarà, quindi, prevista una “super deduzione” del costo del lavoro per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari al 120% per tutte le assunzioni ed al 130% per le assunzione di determinate categorie di lavoratori (lavoratrici madri, under 30, percettori del Reddito di Cittadinanza e lavoratori disabili). Per verificare l’incremento occupazionale si dovrà fare riferimento all’anno precedente (es. anno 2023, per il 2024); sulla differenza si applicherà la summenzionata deduzione. N.B. Da tale considerazione, si evince, quindi, il suggerimento di valutare, in presenza di eventuali contratti a tempo determinato in scadenza nei primi mesi del 2024, una possibile trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato in anticipo rispetto alla scadenza originariamente pattuita. Questo consentirà, oltre a recuperare la maggiorazione (+1,40%) contributiva richiesta per l’utilizzo del contratto a tempo determinato calcolata con riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro, anche di poter concretamente accedere alle agevolazioni sopra indicate, da considerarsi scadute dal 2024, ma ancora del tutto valide quanto meno fino al 31 Dicembre 2023.

 

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