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Condanna RLS

in caso di infortunio mortale sul lavoro

La Corte di Cassazione Penale, in una recentissima sentenza datata 25 settembre 2023 (n. 38914), ha emesso una decisione di grande rilevanza legale riguardo agli infortuni mortali sul lavoro. In questa pronuncia, è stato stabilito che non solo il Datore di Lavoro, ma anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può essere ritenuto responsabile per omicidio colposo in caso di infortunio mortale di un lavoratore.

La Corte ha basato questa decisione sull’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che assegna al RLS un ruolo chiave nella promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, accanto al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Medico Competente. Nel caso specifico che ha portato alla decisione della Corte, si trattava di un lavoratore coinvolto in un tragico incidente durante le operazioni di stoccaggio.

La Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro per non aver valutato i rischi di sicurezza e salute dei dipendenti, non aver considerato il pericolo di caduta dalle scaffalature e non aver sviluppato procedure aziendali adeguate per le operazioni di stoccaggio. Inoltre, il datore di lavoro aveva consentito al lavoratore, impiegato come tecnico, di svolgere compiti di magazziniere senza la necessaria formazione, inclusa l’addestramento per l’uso di un carrello elevatore.

La novità rilevante di questa sentenza è la conferma della condanna del RLS per cooperazione colposa nell’omicidio colposo. Il RLS, secondo la Corte, aveva omesso di promuovere misure di prevenzione idonee per proteggere la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare la formazione dei dipendenti, compreso il lavoratore deceduto, nell’uso dei mezzi di sollevamento, e di informare i responsabili aziendali dei rischi associati all’uso del carrello elevatore da parte del lavoratore coinvolto nell’infortunio mortale.

La Corte ha sottolineato l’importanza del ruolo del RLS come mediatore tra datore di lavoro e lavoratori, con la responsabilità di facilitare la comunicazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questa decisione, la Corte ha considerato se il RLS abbia contribuito causalmente all’incidente in base all’articolo 113 del codice penale, senza necessariamente ricoprire una posizione di garanzia. La Corte ha concluso che il RLS non ha adempiuto ai compiti legalmente assegnatigli, consentendo che il lavoratore svolgesse mansioni diverse da quelle contrattuali senza una formazione adeguata e senza sollecitare il datore di lavoro a implementare misure organizzative per garantire la sicurezza dei lavoratori, nonostante i suggerimenti del RSPP.

Il RLS è pertanto una figura attiva che deve partecipare ai momenti di incontro con RSPP e DL (esempio riunione periodica annuale) e sollecitare l’azienda a rispettare le norme vigenti, a individuare e mettere in atto procedure di lavoro sicure, a formare in modo adeguato alle mansioni i lavoratori e a strutturare in modo adeguato la sua organizzazione.

 
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Eleonora Ortelli – eleonora.ortelli@atisicurezza.it

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