Nomina del Medico Competente
I casi obbligatori in cui è necessaria la sua presenza
Con Interpello n. 2/2023 del 14 Marzo scorso, la Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro risponde ad un quesito posto dall’ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, in merito alla necessità di nomina preventiva del Medico Competente anche laddove non sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
La Commissione, richiamando gli artt. 2, 17, 18, 25, 28, 29, 41 del d.lgs. 81/08, conferma che la nomina del medico competente è obbligatoria per l’effettuazione della Sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato D. Lgs. 81/08 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
La Commissione chiarisce altresì che la nomina del medico competente è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08 ovvero:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Per quanto riguarda il primo punto, tra i rischi e le attività che prevedono la sorveglianza sanitaria, desunti dalla normativa, troviamo:
- videoterminalisti con esposizione sistematica o abituale per 20 o più ore settimanali al VDT;
- i lavoratori esposti ad agenti fisici, sulla base dei risultati della valutazione del rischio;
- i lavoratori esposti ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
- i lavoratori esposti ad amianto;
- i lavoratori esposti ad agenti biologici, qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità;
- i lavoratori esposti a movimentazione manuale di carichi, sulla base dei risultati della valutazione del rischio;
- lavoro notturno;
- lavoratori disabili;
- lavoratrici in gravidanza;
- lavorazioni che espongono al rischio silicosi ed asbestosi;
- lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti;
- mansioni a rischio per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Accordo CSR del 13.07.2017.
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