Fringe Benefits
La nuova soglia di esenzione
Il Decreto Aiuti quater, D.L.18 novembre 2022 n. 176, pubblicato nella GU 18 novembre 2022 n. 270, ha innalzato la soglia di esenzione dei fringe benefits fino a ben 3.000 euro.
La misura offre opportunità ma al tempo stesso evidenzia dubbi e difficoltà, come l’individuazione di quali benefit comprendere nell’esenzione e la gestione del conguaglio di fine anno.
La nuova misura necessita di essere coordinata con due altre previsioni normative:
- l’art. 51, c. 3, TUIR;
- l’art. 12 DL 115/2022 conv. in Legge 142/2022.
La prima, l’art. 51, c. 3 TUIR, prevede che, normalmente, non concorrono al reddito da lavoro dipendente – e a quello assimilato al lavoro dipendente – quelle somme, valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente e a suoi familiari, che siano determinati al valore normale e comunque nel limite annuo di 258,23 euro. Se tale valore, nel corso del periodo d’imposta dovesse essere superato, tutto quanto riconosciuto è considerato imponibile sia a livello fiscale che contributivo.
Nella medesima soglia di esenzione, poi, vengono ricompresi anche i c.d. fringe benefits per:
- autovetture concesse ad uso promiscuo secondo il parametro dettato dalle tabelle pubblicate annualmente dall’ACI;
- i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, assumendo la differenza tra la rendita catastale e le spese rimborsate dal lavoratore.
In tale contesto si inserisce l’art. 12 DL 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) che, con l’intento di offrire un supporto ai lavoratori a seguito dei rincari energetici in corso, stabilisce che la soglia annua di esenzione di 258,23 euro venga innalzata, per il solo 2022, a 600 euro permettendo di annoverare tra i benefit destinatari della deroga impositiva, anche i rimborsi e le somme corrisposti ai lavoratori per il pagamento di luce, acqua e gas.
Ora, il Decreto Aiuti-quater rivede nuovamente la soglia portando il limite di esenzione a ben 3.000 euro. Pertanto, per l’anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro (possono infatti essere erogati come forma premiale aggiuntiva, singolarmente ad uno o più lavoratori individuati dal datore). Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione. Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, l’importo complessivo è considerato imponibile previdenziale e fiscale, dal primo euro, sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente ricomprendendo anche eventuali somme e fringe già corrisposti.
Le somme, valori e beni ricompresi sono quelli riconducibili all’art. 51. c. 3 e c. 4 TUIR, tra cui:
- buoni spesa
- buoni acquisto
- buoni carburanti
- rimborso di somme per bollette di utenze domestiche (luce, acqua, gas)
- doni e regali natalizi
- autovettura in uso promiscuo
- fabbricati concessi in uso abitativo
- servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.
I beneficiari sono i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti etc. I benefits possono anche essere riconosciuti a favore del coniuge e dei familiari di cui all’art. 12 TUIR.
Le somme e i beni restano a carico del datore di lavoro che potrà dedurli integralmente dal proprio reddito. Essendo, infatti, i valori e beni attratti alla disciplina di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR non rientrano nella nozione di oneri ad utilità sociale che vedrebbe il limite di deducibilità in capo alle aziende al 5×1000 del costo del personale (art. 100 TUIR).
I benefits possono essere riconosciuti attraverso somme, valori, beni, voucher, convenzioni e a seguito di documento comprovante la spesa per il caso delle utenze (come la copia bollette per luce, acqua, gas).
La validità del limite di esenzione di 3.000 euro è per il solo 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata.
Certi di aver fatto cosa gradita rimaniamo come sempre a disposizione.
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