Detassazione di rinnovi contrattuali e maggiorazioni
A cura di Salvatore Luca Lucarelli - Consulente del Lavoro
La Legge di Bilancio 2026 introduce due distinti regimi di tassazione sostitutiva applicabili nel corso del 2026 volti a favorire l’adeguamento delle retribuzioni e a incentivare specifiche modalità di prestazione lavorativa caratterizzate da maggiore gravosità.
Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) sono state introdotte disposizioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
L’articolo 1, comma 7, in particolare, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, introduce un’imposta sostitutiva pari al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Sempre per il 2026, i commi 10 e 11 del medesimo articolo prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15 per cento, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
Il comma 7, articolo 1, della Legge di Bilancio prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Ai fini della verifica di tale limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2026 viene precisato che tale imposta “interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi”. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, rientrano nella disposizione agevolativa solo gli aumenti retributivi riconosciuti in attuazione di rinnovi di contratti collettivi di livello esclusivamente nazionale, sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
L’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato (per il quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono), gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.
Qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva risulta comunque applicabile alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche nell’ipotesi in cui la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
In riferimento all’ambito applicativo, l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali, che confluiscono nella retribuzione diretta (mensilità ordinarie ed aggiuntive). Sono inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro, con inclusione quindi degli istituti retributivi indiretti influenzati dall’aumento contrattuale, come, appunto, le integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di assenze per malattia, maternità o infortunio.
Rimangono invece esclusi elementi retributivi che, anche se collegati al rapporto di lavoro, non rappresentano incrementi stabili della retribuzione contrattuale, gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Restano escluse dall’ambito applicativo anche le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, risultano erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) quale elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.
Al fine di consentire al sostituto d’imposta di verificare la spettanza dell’agevolazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica al datore di lavoro attuale le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
Nel caso in cui il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), lo stesso può beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026. Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
I commi 10 e 11 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 introducono, per l’anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni.
In particolare, il comma 10 prevede un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento:
- per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 66/2003, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL; in tal senso, il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;
- per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL; in riferimento alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 66/2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro elencate.
Le predette somme, erogate nell’anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.
Restano, invece, escluse le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (e quindi le mensilità aggiuntive). Rimangono inoltre escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
L’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi del comma 18, articolo 1, della Legge di Bilancio 2026. Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza mentre, per espressa previsione normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro. Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Tale attestazione dell’importo deve essere resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e può essere sostituita dalla consegna, all’attuale datore di lavoro, delle certificazioni uniche (CU) relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell’anno 2025.
Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta, può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento. L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Al riguardo, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’articolo 1, commi 182 e seguenti, della Legge 208/2015.
Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma. Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026.
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