Conversione DL Milleproroghe 2026
Bonus Donne, Bonus ZES e Bonus Giovani Under 35
È stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026, la legge n. 26/2026, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 200/2025 – c.d. Decreto Milleproroghe 2026 – che ha disposto la proroga di alcune agevolazioni contributive previste dal D.L. n. 60/2024 – c.d. Decreto Coesione – tra cui quelle inerenti ai c.d. Bonus Donne, Bonus ZES Unica e Bonus Under 35.
La legge entra in vigore il 1° marzo 2026. Vediamo di seguito i dettagli.
Conversione DL Milleproroghe 2026: prorogato il BONUS DONNE
Il Bonus Donne di cui all’art. 23 del D.L. n. 60/2024 – Decreto Coesione – è esteso anche alle assunzioni di lavoratrici effettuate fino al 31 dicembre 2026 (termine prorogato dal 31 dicembre 2025).
Non è previsto alcun taglio del beneficio, pertanto, anche per le assunzioni effettuate nel 2026 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Conversione DL Milleproroghe 2026: prorogato il BONUS ZES
Il Bonus ZES Unica di cui all’art. 24 del D.L. n. 60/2024 – Decreto Coesione – è esteso anche alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate entro il 30 aprile 2026 (termine prorogato dal 31 dicembre 2025).
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 70% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026 (l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, è del 100% per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025).
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (quindi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025) la percentuale di esonero è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
L’esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.
Conversione DL Milleproroghe 2026: prorogato il BONUS GIOVANI UNDER 35
Il bonus giovani di cui all’art. 22 del D.L. n. 60/2024 – Decreto Coesione – è esteso anche alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate entro il 30 aprile 2026 (termine prorogato dal 31 dicembre 2025).
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 70% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026 (l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, è del 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025).
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (quindi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025) la percentuale di esonero è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,
il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero riguarda un periodo massimo di ventiquattro mesi ed è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore ovvero di 650 euro se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno -ZES) nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria.
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